Nuove N.T.C. : davvero meno gravose per le costruzioni esistenti?

Sempre più colleghi mi chiedono se per le costruzioni esistenti le nuove N.T.C. sono meno restrittive . Girando un po’ per il web sembra che questa sensazione, sotto varie forme, passi un po’ qua e un po’ là. Allora leggo e rileggo i vari articoli della norma in modo da capire se sono io che sono troppo rigido nell’interpretare la norma o magari mi sfugge qualcosa.
A questo punto provo ad approfondire le novità più rilevanti che ho riscontrato per gli edifici esistenti e poi ad ognuno le conclusioni.

8.3 – Verifica delle fondazioni

Secondo le nuove N.T.C. la verifica del sistema di fondazione è obbligatoria solo in presenza di condizioni che possano dare luogo a fenomeni di instabilità globale o se si verifica una delle seguenti condizioni:
  • nella costruzione siano presenti importanti dissesti attribuibili a cedimenti delle fondazioni o dissesti passati della stessa natura;
  • siano possibili fenomeni di ribaltamento e/o scorrimento della costruzione per effetto del sisma;
  • siano possibili fenomeni di liquefazione del terreno di fondazione dovuti alle azioni sismiche di progetto.
Esempi di liquefazione sismica (tratto da INGV)

Figura 1: Esempi di liquefazione sismica (tratto da INGV)

Analizzando i danni più comuni in caso di sisma, in effetti, è raro che il collasso della fondazione avvenga prima che buona parte delle strutture di elevazione abbia subito plasticizzazioni, crolli e/o collassi. Per il sistema di fondazione il problema da scongiurare in caso di sisma è principalmente la liquefazione.

Questo non vuol dire che non si affronterà più lo studio geologico e geotecnico del terreno di fondazione. Si può capire se è il caso di sottoporre a verifica la fondazione solo dopo aver approfondito le varie problematiche che abbiamo elencato, con il supporto (e la benedizione) del Geologo.

8.3 – Stati limite da verificare

La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni esistenti potranno essere eseguite con riferimento ai soli SLU, salvo che per le costruzioni in classe d’uso IV, per le quali sono richieste anche le verifiche agli SLE specificate al § 7.3.6. Le verifiche SLE alle quali si riferisce la norma sono quelle in presenza di sisma, e cioè gli stati limite di danno (SLD) e di operatività (SLO). E’ opportuno ricordare che gli stati limite elastici in presenza di sisma sono caratterizzati da basse accelerazioni e riguardano principalmente le verifiche di rigidezza (RIG) collegate al danneggiamento degli elementi non strutturali.

8.3 – Indicatori della sicurezza

Questa penso che sia la novità più importante di tutte le norme tecniche. Oltre al già conosciuto “indicatore di rischio sismico” (ζE), è stato definito un nuovo indicatore: l‘indicatore del sovraccarico variabile verticale (ζV,i). In pratica è un coefficiente dato dal rapporto tra il valore massimo del sovraccarico variabile verticale e il valore del sovraccarico variabile che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione.

Il fatto importante è che i provvedimenti di restrizione d’uso (parziale o totale) su una costruzione devono essere eseguiti solo se l’indicatore dei sovraccarichi variabili verticali è minore di 1. Questa indicazione sarebbe stata molto utile nel caso della recente sentenza della scuola di Ribolla – frazione di Roccastrada (GR) –  (approfondisci qui), chiusa con sentenza della Cassazione con un indicatore di rischio sismico di 0.985…con questo valore è forse una delle scuole più sicure d’Italia.

8.4.2 – Interventi di miglioramento

Per questo tipo di interventi è presente una novità che spinge nella direzione della maggior sicurezza. Infatti, nel caso di interventi di miglioramento sismico diventa obbligatorio ottenere indicatori di rischio sismico E) maggiori a 0.6 per scuole e edifici di classe IV, mentre per le rimanenti costruzioni il valore minimo è 0.1. Nelle precedenti norme non era presente alcun valore minimo da garantire. Restano fuori da questi obblighi i beni culturali, per i quali già esistono deroghe anche nei riguardi della vita nominale.

8.4.3 – Interventi di adeguamento

Questo paragrafo contiene ciò che forse ha fatto nascere l’equivoco sulla maggiore permissività delle nuove norme. Nel terzo capoverso del §8.4.3 viene riportato che:

“…Nei casi a), b) e d), per la verifica della struttura, si deve avere ζE ≥ 1,0. Nei casi c) ed e) si può assumere ζE ≥ 0,80…”

I casi ai quali si riferiscono le norme tecniche sono:

  1. sopraelevare la costruzione;
  2. ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta;
  3. apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%, valutati secondo la combinazione caratteristica di cui alla Equazione 2.5.2 includendo i soli carichi gravitazionali;
  4. effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale mediante l’impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani;
  5. apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV.

Come si può notare lo “sconto” del 20% si ha solo nel caso di variazione di destinazione d’uso o di classe d’uso (solo per classe III scuola e classe IV). Per il caso della destinazione d’uso, la prima cosa che mi viene in mente è che può essere utile solo se viene modificata la categoria verso una più gravosa (ad esempio da cat. A a cat. B2, D1, ecc..). Un altro caso, ad esempio, può essere la realizzazione di un sottotetto “non abitabile” sopra una copertura piana esistente (se fosse “abitabile” sarebbe una sopraelevazione – caso a).

Per la modifica della classe d’uso mi sa che ci vuole troppa fantasia… Le classi d’uso interessate dalla modifica (III scuola e IV) sono nella quasi totalità di responsabilità di enti pubblici. Mi sembra difficile che un edificio pubblico per abitazione (quali???) potrebbe diventare una scuola o un municipio…forse questo è un piccolo passo verso la privatizzazione della scuola (…battuta di cattivo gusto!).

Conclusioni

Come abbiamo potuto vedere non c’è nulla che lasci pensare al fatto che le norme siano meno gravose per gli edifici esistenti. Anzi, l’introduzione di valori minimi per l’indicatore di rischio sismico, va nell’ottica di una maggior sicurezza, soprattutto per le scuole. Per me resta ancora un mistero come è stato concepito lo sconto fino a 0.8 di ζE, essendo riferito a casi molto particolari…Forse è sfuggito qualcosa in fase di modifica del testo?…boh?… E se allo Stato fosse venuto in mente di adeguare le scuole solo aggiungendo un tetto pesante sulla copertura (caso c)?

Prima di attingere al pozzo della fantasia estrema, aspettiamo la pubblicazione della solita ed utilissima circolare applicativa.

Link utili:

NTC 2018

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